Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32491/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32491/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32491/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO ANTONIO nato a PISTICCI il 09/03/1982 avverso la sentenza del 06/02/2010 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Antonio D'Alessandro ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Potenza: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di violenza privata, reato in ipotesi commesso in danno di Marianna Miolla.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32491/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che a carico del ricorrente vi sarebbero soltanto le dichiarazioni interessate della persona offesa, prive di riscontri; né può rilevare la legittima scelta dell'imputato di non partecipare al processo e non rendere esame al fine di prospettare ricostruzioni alternative. In ogni caso, in via subordinata, sarebbe stato doveroso ravvisare gli estremi per applicare l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso appare inammissibile, risolvendosi i primi motivi in una mera enunciazioni di dati assertivi, senza mai evidenziare sotto quali aspetti e per quali ragioni le dichiarazioni della Miolla avrebbero dovuto intendersi immeritevoli di fede.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione penale privata reati violenti violenza domestica assassinio vie di fatto minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
In ogni caso, in via subordinata, sarebbe stato doveroso ravvisare gli estremi per applicare l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO ANTONIO nato a PISTICCI il 09/03/1982 avverso la sentenza del 06/02/2010 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Antonio D'Alessandro ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Potenza: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di violenza privata, reato in ipotesi commesso in danno di Marianna Miolla.

La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che a carico del ricorrente vi sarebbero soltanto le dichiarazioni interessate della persona offesa, prive di riscontri; né può rilevare la legittima scelta dell'imputato di non partecipare al processo e non rendere esame al fine di prospettare ricostruzioni alternative. In ogni caso, in via subordinata, sarebbe stato doveroso ravvisare gli estremi per applicare l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso appare inammissibile, risolvendosi i primi motivi in una mera enunciazioni di dati assertivi, senza mai evidenziare sotto quali aspetti e per quali ragioni le dichiarazioni della Miolla avrebbero dovuto intendersi immeritevoli di fede.

Va peraltro considerato che, nel corso del giudizio di merito, la difesa dell'imputato non risulta aver mai fatto istanza per vedersi riconoscere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (da escludere, a tacer d'altro, visto che il reato ascritto al D'Alessandro venne da lui commesso anche ricorrendo a minacce di morte). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. I Presidente IN CANCI.!IA