Ordinanza — n. 32489/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI DANILO nato a ASCOLI PICENO il 16/12/1973 avverso la sentenza del 20/01/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Danilo Costantini ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Ascoli Piceno: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta vizi della motivazione della pronuncia impugnata sia in ordine alla ricostruzione del fatto che alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32489/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa lamenta vizi della motivazione della pronuncia impugnata sia in ordine alla ricostruzione del fatto che alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI DANILO nato a ASCOLI PICENO il 16/12/1973 avverso la sentenza del 20/01/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Danilo Costantini ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Ascoli Piceno: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta vizi della motivazione della pronuncia impugnata sia in ordine alla ricostruzione del fatto che alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso appare inammissibile, investendo profili che ineriscono alla motivazione del provvedimento e non a ipotesi di violazione di legge: si tratta, pertanto, di questioni non deducibili a fronte di una sentenza emessa in grado di appello per reati di competenza del giudice di pace. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Presidente ssichelli ,DEPOS2rAT IN C,M\IC!.....LERIA 3 i A