Ordinanza — n. 32487/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVANAJ ARIANIT nato il 24/10/1975 avverso la sentenza del 13/11/2019 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avvi lle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Arianit Levanaj ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a un addebito di furto. Nell'interesse del ricorrente si lamentano vizi della motivazione della sentenza, per non avere il giudice di merito esposto compiutamente le ragioni giustificative della propria decisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32487/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in relazione a un addebito di furto. Nell'interesse del ricorrente si lamentano vizi della motivazione della sentenza, per non avere il giudice di merito esposto compiutamente le ragioni giustificative della propria decisione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVANAJ ARIANIT nato il 24/10/1975 avverso la sentenza del 13/11/2019 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avvi lle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Arianit Levanaj ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a un addebito di furto. Nell'interesse del ricorrente si lamentano vizi della motivazione della sentenza, per non avere il giudice di merito esposto compiutamente le ragioni giustificative della propria decisione.
Il ricorso appare inammissibile perché proposto avverso una sentenza di applicazione di pena su richiesta: ai sensi della legge n. 103/2017, infatti, nei riguardi di pronunce ex art. 444 del codice di rito il ricorso per cassazione è oggi consentito esclusivamente "per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (v. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). La circostanza che l'atto di impugnazione riguarda - fuori dalle ipotesi contemplate - una sentenza di patteggiamento costituisce altresì presupposto per una decisione da assumere senza formalità di procedura, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come parimenti modificato dalla legge n. 103 del 2017, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/02/2021. Il esidente Ma essichelli .. O .' 4