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Ordinanza — n. 32486/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32486/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32486/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA ot, 'CutO sul ricorso proposto da: DEL GIUDICE GIUSEPPE nato a MARIGLIANO il 29/07/1956 avverso la sentenza del 11/02/2020 del GIUDICE DI PACE di AVELLINOdato avv e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Giuseppe Del Giudice impugna (con atto intestato come appello, e correttamente convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Avellino, stante la condanna del prevenuto a sola pena pecuniaria) la pronuncia emessa a suo carico dal Giudice di pace di Avellino in data 07/02/2018; la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di minaccia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il prevenuto lamenta che non vi sarebbero gli estremi del delitto rubricato, già sul piano materiale, non avendo egli mai pronunciato le frasi intimidatorie ascrittegli. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La circostanza che il ricorso non risulta presentato da un difensore abilitato al patrocinio presso questa Corte costituisce altresì presupposto per una decisione da assumere senza formalità di procedura, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale professioni giudiziarie difesa d'ufficio prestazione della cauzione giudiziaria violenza o minaccia contro le autorità patrocinatore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come parimenti modificato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA ot, 'CutO sul ricorso proposto da: DEL GIUDICE GIUSEPPE nato a MARIGLIANO il 29/07/1956 avverso la sentenza del 11/02/2020 del GIUDICE DI PACE di AVELLINOdato avv e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Giuseppe Del Giudice impugna (con atto intestato come appello, e correttamente convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Avellino, stante la condanna del prevenuto a sola pena pecuniaria) la pronuncia emessa a suo carico dal Giudice di pace di Avellino in data 07/02/2018; la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di minaccia.

Il prevenuto lamenta che non vi sarebbero gli estremi del delitto rubricato, già sul piano materiale, non avendo egli mai pronunciato le frasi intimidatorie ascrittegli. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La circostanza che il ricorso non risulta presentato da un difensore abilitato al patrocinio presso questa Corte costituisce altresì presupposto per una decisione da assumere senza formalità di procedura, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come parimenti modificato dalla legge n. 103 del 2017, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, riconducibili alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/02