Ordinanza — n. 32483/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMOLI NICCOLO' nato a FIRENZE il 08/09/1983 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvi le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Niccolò Romoli ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Firenze in relazione a un addebito qualificato ex art. 455 cod. pen.; la difesa lamenta che non sarebbe emersa la prova del dolo, e che il reato risultava comunque già prescritto alla data della celebrazione del giudizio di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 32483/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen.; la difesa lamenta che non sarebbe emersa la prova del dolo, e che il reato risultava comunque già prescritto alla data della celebrazione del giudizio di appello.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMOLI NICCOLO' nato a FIRENZE il 08/09/1983 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avvi le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Niccolò Romoli ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Firenze in relazione a un addebito qualificato ex art. 455 cod. pen.; la difesa lamenta che non sarebbe emersa la prova del dolo, e che il reato risultava comunque già prescritto alla data della celebrazione del giudizio di appello.
L'atto di impugnazione deve reputarsi inammissibile, in quanto presentato tardiva mente. La sentenza, per il deposito della cui motivazione era stato fissato il termine di novanta giorni (rispettato dal collegio), fu notificata per estratto contumaciale al Romoli il 14/09/2019: da quella data, pertanto, avrebbero dovuto decorrere i quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso, ovvero sino al 29 ottobre. Il deposito è invece avvenuto il 7 novembre. Alla declaratoria di inammissibilità non può che pervenirsi, come imposto dal codice di rito in esito alle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, senza formalità di procedura.
Ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., come parimenti modificato dalla novella anzidetta, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/02/2021. Il Consigl este s esidente V sichelli I n\', c: : c E L (,S. 2 Li AtE.'.0 e P,N Fisv0 F-