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Ordinanza — n. 32482/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32482/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32482/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NDREKA ARTI nato 11 10/05/1980 CAKONI SPARTAK nato il 19/07/1992 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Arti Ndreka e Spartak Cakoni, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dalla Corte di appello di Genova: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda addebiti di furto e ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32482/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, è stato già chiarito dai giudici di merito come le determinazioni quoad poenam si fondino - anche - sulla differente caratura dei reati in rubrica (un furto in abitazione, commesso in tempo di notte, e una modesta ricettazione) e sulla presa d'atto della oggettiva gravità dei precedenti degli imputati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Parole chiave

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sanzioni penali adeguamento della pena altri capi d'accusa modalità di calcolo dell'ammenda commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NDREKA ARTI nato 11 10/05/1980 CAKONI SPARTAK nato il 19/07/1992 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Arti Ndreka e Spartak Cakoni, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dalla Corte di appello di Genova: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda addebiti di furto e ricettazione.

La difesa deduce vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che l'entità degli aumenti disposti a seguito della ritenuta continuazione fra i reati ascritti ai ricorrenti e quelli già giudicati in una precedente occasione appare apoditticamente giustificata sulla base di una presunta congruità del quantum, malgrado una differente commisurazione degli aumenti medesimi rispetto alle determinazioni raggiunte all'atto della sentenza irrevocabile con riguardo ad altri reati espressivi del medesimo disegno ciminoso. Il ricorso appare inammissibile.

Va infatti ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, è stato già chiarito dai giudici di merito come le determinazioni quoad poenam si fondino - anche - sulla differente caratura dei reati in rubrica (un furto in abitazione, commesso in tempo di notte, e una modesta ricettazione) e sulla presa d'atto della oggettiva gravità dei precedenti degli imputati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Presidente MarL Vessichel