Italian court dismisses appeal against criminal conviction for theft and damage as inadmissible for merit-based grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Severo De Letteriis inadmissible, ruling that the grounds were based on pure merit censure rather than procedural error. The defense argued that the conviction for theft and damage relied exclusively on wiretap results where technical identification of the defendant was impossible, though the defendant had partially admitted the conversation content. The court rejected these arguments as insufficient to overturn the lower court's decision, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on pure merit censure without procedural violation are inadmissible, and the appellant bears the cost of such futile litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LETTERIIS SEVERO nato a SAN SEVERO il 23/01/1986 avverso la sentenza del 22/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Severo De Letteriis ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bari: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda addebiti di furto e danneggiamento. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che gli elementi a carico del De Letteriis deriverebbero in via esclusiva dagli esiti di alcune attività di intercettazione: l'identificazione dell'imputato quale uno degli interlocutori non sarebbe stata tuttavia possibile su base tecnica.
Il ricorso appare inammissibile per manifesta infondatezza e per essere i motivi basati su censure di puro merito. Va peraltro considerato che la riferibilità al De Letteriis della voce di uno dei conversanti fu, almeno in parte, ammessa dallo stesso ricorrente. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere Il Presidente essichelli cA\N