Ordinanza — n. 32480/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCARELLI MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1970 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; p. FATTO E DIRITTO Il difensore di Maurizio Porcarelli ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Palermo: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda addebiti di bancarotta. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che la Corte territoriale non avrebbe esposto compiutamente le ragioni giustificative della propria decisione, e che il Porcarelli avrebbe comunque meritato la concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32480/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo è infatti generico, risolvendosi in affermazioni assertive sulla mancata disamina, da parte dei giudici di appello, degli elementi emersi dalle risultanze processuali, senza neppure indicare - almeno in via esemplificativa - sotto quali riguardi tale esame sarebbe stato incompleto e, laddove correttamente svolto, avrebbe imposto determinazioni liberatorie. In punto di negazione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCARELLI MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1970 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; p. FATTO E DIRITTO Il difensore di Maurizio Porcarelli ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Palermo: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda addebiti di bancarotta. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che la Corte territoriale non avrebbe esposto compiutamente le ragioni giustificative della propria decisione, e che il Porcarelli avrebbe comunque meritato la concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo è infatti generico, risolvendosi in affermazioni assertive sulla mancata disamina, da parte dei giudici di appello, degli elementi emersi dalle risultanze processuali, senza neppure indicare - almeno in via esemplificativa - sotto quali riguardi tale esame sarebbe stato incompleto e, laddove correttamente svolto, avrebbe imposto determinazioni liberatorie. In punto di negazione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). E' stato altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez.
II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Nel caso di specie, è stato già chiarito dai giudici di merito come non esistessero elementi suscettibili di positiva valutazione, al fine del riconoscimento delle attenuanti de quibus, tanto più che il Porcarelli risultava gravato da precedenti condanne. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere