Ordinanza — n. 32479/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGLIANO ENRICO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 06/07/1991 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Enrico Ugliano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello drrrieste. la declaratoria di e-, penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che gli elementi a carico dell'Ugliano avrebbero dovuto intendersi insufficienti al fine di un giudizio di colpevolezza: la parte offesa, infatti, dichiarò di essere stata aggredita da tale Salvatore Menna e da un soggetto a lui noto come Henry, ma poi non riconobbe in foto il Menna, malgrado si fosse detto sicuro di poter ricordare distintamente le fattezze di entrambi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32479/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va considerato, peraltro, che la questione delle ricognizioni positive o negative da parte dell'Arnost non risulta neppure essere stata proposta dalla difesa in sede di motivi di appello avverso la decisione di primo grado. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGLIANO ENRICO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 06/07/1991 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Enrico Ugliano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello drrrieste. la declaratoria di e-, penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che gli elementi a carico dell'Ugliano avrebbero dovuto intendersi insufficienti al fine di un giudizio di colpevolezza: la parte offesa, infatti, dichiarò di essere stata aggredita da tale Salvatore Menna e da un soggetto a lui noto come Henry, ma poi non riconobbe in foto il Menna, malgrado si fosse detto sicuro di poter ricordare distintamente le fattezze di entrambi.
Più tardi, riconobbe nell'Ugliano il sedicente Henry, continuando però a non individuare colui che ne era stato l'aggressore principale. Un teste oculare, tale Arnost, riconobbe invece il Menna ma non l'Ugliano, e non si comprende perché costui dovrebbe essere affidabile quanto al primo riconoscimento ma non con riguardo all'esito negativo del secondo. Il ricorso appare inammissibile, risolvendosi i motivi proposti in una sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita attività di rivalutazione del materiale probatorio.
Va considerato, peraltro, che la questione delle ricognizioni positive o negative da parte dell'Arnost non risulta neppure essere stata proposta dalla difesa in sede di motivi di appello avverso la decisione di primo grado. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. 'n-DINE-c.P7ZSE2LTA-rERiAA Il Pr