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Ordinanza — n. 32478/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32478/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32478/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA Gatp sul ricorso proposto da: OLIVERIO MARCO nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 28/06/1989 avverso la sentenza dei 27/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Marco Oliverio ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a reati di truffa e bancarotta: nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto che la pena ivi indicata risulta da una espressa richiesta formulata nell'interesse dell'odierno ricorrente, con rinuncia ai motivi di appello, su cui appare intervenuto il consenso del Pubblico Ministero.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32478/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., in relazione a reati di truffa e bancarotta: nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto che la pena ivi indicata risulta da una espressa richiesta formulata nell'interesse dell'odierno ricorrente, con rinuncia ai motivi di appello, su cui appare intervenuto il consenso del Pubblico Ministero.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie condanna al pagamento pecuniario bancarotta fraudolenta reato economico concussione recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come parimenti modificato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Gatp sul ricorso proposto da: OLIVERIO MARCO nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 28/06/1989 avverso la sentenza dei 27/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Marco Oliverio ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a reati di truffa e bancarotta: nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto che la pena ivi indicata risulta da una espressa richiesta formulata nell'interesse dell'odierno ricorrente, con rinuncia ai motivi di appello, su cui appare intervenuto il consenso del Pubblico Ministero.

La difesa lamenta violazione di legge, avendo la Corte territoriale proceduto a una rideterminazione della durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., fuori dai limiti del concordato intervenuto tra le parti (dette pene, pertanto, avrebbero dovuto escludersi e non soltanto contenersi nel quantum). L'atto di impugnazione deve reputarsi inammissibile, non essendo ricorribile per cassazione la sentenza emessa all'esito di un concordato con rinuncia ai motivi di gravame proposti nei riguardi della pronuncia di primo grado, istituto reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (ergo, a far data dal 3 agosto 2017).

L'assunto che le pene accessorie sopra indicate, per il solo fatto di non essere state contemplate nell'accordo ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, avrebbero dovuto escludersi tout court è, del resto, manifestamente infondata, atteso che si tratta di statuizioni - qui adottate in termini favorevoli all'imputato, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018 - rispondenti a obbligo di legge. Alla declaratoria di inammissibilità non può che pervenirsi, come imposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., senza formalità di procedura.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come parimenti modificato dalla legge n. 103 del 2017, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere est re Il Presidente P M « Vessichelli IN N e:47r --A ' ,!