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Ordinanza — n. 32477/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32477/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32477/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGGIO DOMENICA nato a BITONTO il 18/10/1974 RIZZI ANNA nato a BITONTO il 16/11/1948 avverso la sentenza del 06/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MIO-1EL'; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Domenica Maggio e Anna Rizzi, con atto unico curato nell'interesse di entrambe le assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Bari. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo stata accertata la provenienza illecita del bene di cui alla contestata ricettazione; sarebbe stato altresì doveroso riconoscere, nella fattispecie concreta, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32477/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M.

Parole chiave

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scemata imputabilità attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate cosa generica tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGGIO DOMENICA nato a BITONTO il 18/10/1974 RIZZI ANNA nato a BITONTO il 16/11/1948 avverso la sentenza del 06/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MIO-1EL'; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Domenica Maggio e Anna Rizzi, con atto unico curato nell'interesse di entrambe le assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Bari. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo stata accertata la provenienza illecita del bene di cui alla contestata ricettazione; sarebbe stato altresì doveroso riconoscere, nella fattispecie concreta, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Il ricorso appare inammissibile per genericità, in quanto: - la condanna delle imputate ha riguardato un addebito di tentato furto, mentre per una contestuale accusa di ricettazione vi è stata decisione liberatoria; - la ravvisabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non era stata richiesta in sede di motivi di appello avverso la pronuncia di primo grado, né sollecitata all'atto della discussione (in ogni caso, la condotta aveva riguardato ben 5 quintali di legna di ulivo, previo abbattimento di un albero e utilizzo di motosega e accetta).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. i D IN 0/ i 31 A