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Ordinanza — n. 32476/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32476/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32476/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZLATANOVIC DEJAN nato il 20/11/1979 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Dejan Zlatanovic ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Trieste: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto aggravato. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che nel caso di specie sarebbe stato doveroso escludere l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente sulla base di mere e non dimostrate supposizioni.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32476/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci frode doganale violazione del segreto commerciale reticenza dolosa dei difetti illecita decodificazione di offerte in codice difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZLATANOVIC DEJAN nato il 20/11/1979 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Dejan Zlatanovic ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Trieste: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto aggravato. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che nel caso di specie sarebbe stato doveroso escludere l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente sulla base di mere e non dimostrate supposizioni.

Il ricorso appare inammissibile, costituendo acritica iterazione di doglianze già ragionevolmente disattese. La difesa sostiene che, per il solo fatto della mancata attivazione del sistema antitaccheggio, sarebbe stata raggiunta la conclusione dell'impiego di un mezzo fraudolento da parte dello Zlatanovic (un dispositivo "jammer", ovvero una schermatura degli indumenti - dove il bene sottratto sarebbe stato occultato - con fogli di alluminio): nulla di ciò, tuttavia, risulta provato in concreto. E' stato già obiettato, tuttavia, che l'imputato riuscì ad asportare ben dodici confezioni di profumi assai costosi, ed è impensabile che il sistema antitaccheggio attivo su ciascuna di quelle confezioni non funzionò almeno in una su dodici: la professionalità rivelata dallo Zlatanovic nel commettere furti in danno di esercizi commerciali, pertanto, non poteva che portare alla logica conclusione della predisposizione, da parte sua, di strumenti come quelli evidenziati in sentenza.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/02/2021. i IN C