Ordinanza — n. 32475/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSATO FRANCESCO nato a CHIOGGIA il 11/02/1948 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Francesco Grossato ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Trieste: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta entità delle lesioni (secondo i giudici di merito, da considerare guaribili in più di 20 giorni, ma il dato non risulta provato) ed alla conseguente procedibilità del reato; in subordine, il fatto avrebbe dovuto considerarsi di particolare tenuità (si trattò di un "pestane" a un dito, di natura verosimilmente accidentale), e l'imputato avrebbe comunque meritato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32475/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla negata sospensione condizionale, la Corte territoriale ha già chiarito come il Grossato avesse già riportato due condanne a pena detentiva per delitti, in un caso trattandosi di precedente financo specifico. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativa conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSATO FRANCESCO nato a CHIOGGIA il 11/02/1948 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Francesco Grossato ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Trieste: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta violazione di legge con riguardo alla ritenuta entità delle lesioni (secondo i giudici di merito, da considerare guaribili in più di 20 giorni, ma il dato non risulta provato) ed alla conseguente procedibilità del reato; in subordine, il fatto avrebbe dovuto considerarsi di particolare tenuità (si trattò di un "pestane" a un dito, di natura verosimilmente accidentale), e l'imputato avrebbe comunque meritato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con memoria pervenuta in vista dell'odierna udienza, la difesa ha inteso insistere nelle proprie tesi, rappresentando che il ricorso appare fondato su profili in diritto e non potrebbe essere ritenuto inammissibile. Il ricorso appare effettivamente inammissibile per manifesta infondatezza, diversamente da quanto sostiene l'impugnante. Nella fattispecie, venne comunque a prodursi per la persona offesa la doppia frattura di un dito, con prognosi - del Pronto Soccorso, non di un medico di famiglia appositamente sollecitato dal diretto interessato - di 30 giorni, da ritenere affidabile e conforme ai dati clinici riscontrati; ergo, è da un lato dimostrato il superamento della soglia delle lesioni lievi, anche ai fini della procedibilità, ed è altresì improponibile una lettura dell'episodio in termini di minima offensività.
Quanto alla negata sospensione condizionale, la Corte territoriale ha già chiarito come il Grossato avesse già riportato due condanne a pena detentiva per delitti, in un caso trattandosi di precedente financo specifico. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativa conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere et nsore Il Presidente Maria Ve sichelli IN CANC?:í TA I.