Ordinanza — n. 32474/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOFFA MARCO nato a BATTIPAGLIA il 25/04/1984 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Marco Boffa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Salerno: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che non sarebbero state adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale le doglianze mosse avverso la decisione di primo grado, sia in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa Donato Cicalese (già protagonista di un contenzioso civile con la famiglia Boffa e smentito dal teste D'Onofrio, che non ebbe modo di assistere ai fatti ma si incontrò subito dopo con il Cicalese, non notando segni di violenze sul suo volto) sia quanto alla ricostruzione obiettiva dell'episodio (il Cicalese, quasi 80enne, sostenne di essere stato colpito da un forte pugno ma, se ciò fosse stato vero, il ben più giovane imputato gli avrebbe cagionato lesioni di maggiore gravità).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32474/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'assunto che il giovane Boffa avrebbe giocoforza dovuto provocare ferite più gravi all'anziano Cicalese costituisce invece una mera illazione ipotetica. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOFFA MARCO nato a BATTIPAGLIA il 25/04/1984 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Marco Boffa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Salerno: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che non sarebbero state adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale le doglianze mosse avverso la decisione di primo grado, sia in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa Donato Cicalese (già protagonista di un contenzioso civile con la famiglia Boffa e smentito dal teste D'Onofrio, che non ebbe modo di assistere ai fatti ma si incontrò subito dopo con il Cicalese, non notando segni di violenze sul suo volto) sia quanto alla ricostruzione obiettiva dell'episodio (il Cicalese, quasi 80enne, sostenne di essere stato colpito da un forte pugno ma, se ciò fosse stato vero, il ben più giovane imputato gli avrebbe cagionato lesioni di maggiore gravità).
Il ricorso appare inammissibile, risolvendosi i motivi proposti in una sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita attività di rivalutazione del materiale probatorio. La Corte di appello, del resto, ha già chiarito che il D'Onofrio, la cui deposizione fu assai poco collaborativa, ammise comunque di essersi sentito dire dal Cicalese, subito dopo il fatto, di essere stato colpito con un pugno dal Boffa, mentre il non avere egli notato segni ben poté dipendere dal fatto che ancora non ve ne fossero di evidenti: tanto più che il tipo di lesione poi riscontrata (il distacco della retina) ebbe caratteristiche molto diverse da una frattura o da un'escoriazione.
L'assunto che il giovane Boffa avrebbe giocoforza dovuto provocare ferite più gravi all'anziano Cicalese costituisce invece una mera illazione ipotetica. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. t Il Consi liere re Il Presidente MariaVessichelli Fri