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Ordinanza — n. 32473/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32473/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32473/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANGELLA ADRIANA nato a NAPOLI il 13/01/1970 ANTONINI MONICA nato a ROMA il 07/01/1971 avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Adriana Langella e Monica Antonini, con atti distinti ma di contenuto sovrapponibile curati nell'interesse delle due assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità delle imputate riguarda un addebito qualificato ex art. 455 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32473/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen.

Parole chiave

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falsificazione di monete reato economico riproduzione e imitazione di biglietti di banca riciclaggio internazionale di denaro conversione delle monete confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANGELLA ADRIANA nato a NAPOLI il 13/01/1970 ANTONINI MONICA nato a ROMA il 07/01/1971 avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Adriana Langella e Monica Antonini, con atti distinti ma di contenuto sovrapponibile curati nell'interesse delle due assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità delle imputate riguarda un addebito qualificato ex art. 455 cod. pen.

La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che la banconota presentata in pagamento dalle ricorrenti fu immediatamente sospettata di falsità, rivelandosi pertanto contraffatta con modalità grossolane. In punto di pena, entrambe avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio più mite; per la Langella, in particolare, i giudici di merito danno contezza di presunti precedenti quando ella presentava solo un carico pendente. I ricorsi appaiono inammissibili. Il fatto che la persona che ricevette la banconota (le imputate ne avevano altre dieci) fu colta da dubbi sull'autenticità, confermati dall'intervento di un soggetto qualificato (un carabiniere, amico di famiglia), non vale ad affermare la grossolanità del falso, proprio perché non si trattò di una alterazione ictu ()cui/ percepibile da chiunque, senza incertezze di sorta.

Va poi ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, è stato già chiarito dai giudici di merito come le determinazioni quoad poenam si fondino - anche - sulla oggettiva gravità della condotta, indicativa dell'inserimento delle imputate in un circuito criminale di rilievo (stante il numero di banconote false di cui disponevano). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere est Il Presidente P DEEPOE r 3 'a Vessichelli ,