Ordinanza — n. 32472/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARKOVIC VALENTINA nato a FRASCATI il 10/01/1991 JOVANOVIC NADA nato a FIRENZE il 26/02/1986 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Nada Jovanovic e Valentina Markovic, con atto unico curato nell'interesse di entrambe le assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità delle imputate riguarda un addebito di concorso in tentato furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). In punto di negazione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARKOVIC VALENTINA nato a FRASCATI il 10/01/1991 JOVANOVIC NADA nato a FIRENZE il 26/02/1986 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Nada Jovanovic e Valentina Markovic, con atto unico curato nell'interesse di entrambe le assistite, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti delle suddette dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità delle imputate riguarda un addebito di concorso in tentato furto aggravato.
La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, facendo presente che entrambe le ricorrenti avrebbero meritato la concessione delle attenuanti generiche, e che l'entità della pena loro irrogata non appare validamente giustificata dagli affermati precedenti penali delle stesse (la Jovanovic ha un solo precedente, e la Markovic è incensurata). Il ricorso appare inammissibile. Va infatti ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.
III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). In punto di negazione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez.
VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). E' stato altresì affermato che «ai fini della concessione o dei diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Nel caso di specie, è stato già chiarito dai giudici di merito come le determinazioni quoad poenam si fondino: - sulla oggettiva gravità della condotta, indicativa di una evidente professionalità delle imputate nell'aggredire il patrimonio altrui; - sull'esistenza di una condanna definitiva per furto (quanto alla Jovanovic) e di pendenze a carico di entrambe, per identico reato (la Markovic essendo già stata condannata in primo grado). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuna, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021.