Ordinanza — n. 32470/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDJA AKIL nato il 30/10/1984 avverso la sentenza del 27/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Akil Dedja ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito qualificato ex art. 477 e 482 cod. pen., relativo al possesso da parte del Dedja di una patente di guida rumena, riscontrata come falsa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32470/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen., relativo al possesso da parte del Dedja di una patente di guida rumena, riscontrata come falsa.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDJA AKIL nato il 30/10/1984 avverso la sentenza del 27/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Akil Dedja ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito qualificato ex art. 477 e 482 cod. pen., relativo al possesso da parte del Dedja di una patente di guida rumena, riscontrata come falsa.
La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che nel caso di specie avrebbero potuto affermarsi soltanto gli estremi dell'uso di un atto falso, neppure risultando dimostrato se la presunta contraffazione avvenne o meno in Italia (con le conseguenze di legge in punto di procedibilità). Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza e aspecificità del motivo, costituente mera iterazione di una doglianza già formulata e ragionevolmente disattesa. La Corte territoriale, infatti, ha già chiarito che il Dedja era da molto tempo in Italia ed era non solo privo di valida patente di guida, ma anche inottemperante a un decreto di espulsione:
è perciò logico argomentarne che fu qui in Italia che sorse la necessità, per lui, di munirsi di un documento falso, evidentemente realizzato su sua commissione, per poter circolare e continuare a non osservare gli obblighi impostigli. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021.