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Ordinanza — n. 32469/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32469/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32469/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUZZI MARCELLO nato a ROMA il 22/12/1962 avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Marcello Gauzzi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito qualificato ex art. 497-ter cod. peri. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che: - la Corte territoriale non avrebbe esaminato la censura afferente la mancata acquisizione del corpo del reato al fascicolo per il dibattimento (si trattava di un lampeggiante blu, indicato in rubrica come simile a quelli in uso alle forze di polizia e perciò considerato idoneo a trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali del detentore); - la prova avrebbe dovuto desumersi solo dall'esame del corpo del reato, visto che la responsabilità del Gauzzi era stata affermata sulla base del mero rilievo che il lampeggiante era stato utilizzato su un'auto da lui guidata, appartenente a sua moglie (mentre per altri oggetti e distintivi, rinvenuti nell'ambito della medesima operazione, si procedette esclusivamente nei confronti di soggetti diversi).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32469/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al ruolo del Gauzzi, non va trascurato che già la rubrica chiarisce come l'uso del lampeggiante (anche prescindendo dagli altri segni distintivi ivi indicati) fu accompagnato dalla presentazione ad alcuni agenti della Polizia Stradale, da parte degli occupanti la vettura condotta dall'imputato, come "colleghi" in procinto di eseguire una perquisizione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Parole chiave

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violazione del segnale luminoso contraffazione di merci abuso della licenza e delle targhe prove acquisite illegalmente illecita violenza autorizzazione di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUZZI MARCELLO nato a ROMA il 22/12/1962 avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Marcello Gauzzi ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito qualificato ex art. 497-ter cod. peri. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che: - la Corte territoriale non avrebbe esaminato la censura afferente la mancata acquisizione del corpo del reato al fascicolo per il dibattimento (si trattava di un lampeggiante blu, indicato in rubrica come simile a quelli in uso alle forze di polizia e perciò considerato idoneo a trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali del detentore); - la prova avrebbe dovuto desumersi solo dall'esame del corpo del reato, visto che la responsabilità del Gauzzi era stata affermata sulla base del mero rilievo che il lampeggiante era stato utilizzato su un'auto da lui guidata, appartenente a sua moglie (mentre per altri oggetti e distintivi, rinvenuti nell'ambito della medesima operazione, si procedette esclusivamente nei confronti di soggetti diversi).

Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza delle doglianze. Dall'esame del fascicolo processuale, infatti, emerge che all'udienza del 28/01/2016 venne formalizzata l'istanza di acquisizione del corpo del reato, cui fece però seguito un provvedimento del Tribunale che sollecitava la polizia giudiziaria a trasmetterne una foto. Su tale provvedimento, non risulta che vi furono censure di sorta da parte della difesa, e la foto - da cui, del tutto ragionevolmente, si ritenne possibile ricavare elementi di valutazione sulle caratteristiche dell'oggetto de quo - risulta ritualmente allegata al carteggio.

Quanto al ruolo del Gauzzi, non va trascurato che già la rubrica chiarisce come l'uso del lampeggiante (anche prescindendo dagli altri segni distintivi ivi indicati) fu accompagnato dalla presentazione ad alcuni agenti della Polizia Stradale, da parte degli occupanti la vettura condotta dall'imputato, come "colleghi" in procinto di eseguire una perquisizione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigli Il Presidente