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Ordinanza — n. 32468/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32468/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32468/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINI CHRISTIAN nato a ROMA il 16/09/1978 avverso la sentenza del 25/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Christian Giardini ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito qualificato ex art. 497-bis cod. pen. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che l'imputato avrebbe meritato la disapplicazione della recidiva contestatagli e un trattamento sanzionatorio più mite: ciò in ragione dell'immediata ammissione di colpa del Giardini, il quale confessò di essersi procurato un documento falso al solo fine di poter ottenere un colloquio in carcere con la compagna, all'epoca detenuta.

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32468/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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uso di un documento falso uso di false generalità recidiva nell'infrazione pseudonimo falsificazione di monete partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINI CHRISTIAN nato a ROMA il 16/09/1978 avverso la sentenza del 25/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Christian Giardini ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito qualificato ex art. 497-bis cod. pen. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che l'imputato avrebbe meritato la disapplicazione della recidiva contestatagli e un trattamento sanzionatorio più mite: ciò in ragione dell'immediata ammissione di colpa del Giardini, il quale confessò di essersi procurato un documento falso al solo fine di poter ottenere un colloquio in carcere con la compagna, all'epoca detenuta.

Il ricorso appare inammissibile. Va infatti ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Analogamente, è da riservare al giudice di merito anche la valutazione in punto di significatività o meno della condotta criminosa quale indice di disvelata ed accresciuta pericolosità del reo. Nel caso di specie, risultano specificamente illustrate già dal giudice di primo grado le ragioni delle scelte adottate in punto di dosimetria della pena, segnatamente in ragione della gravità della condotta (il Giardini, sottoposto a misura di prevenzione personale, si presentò in carcere sotto falso nome e indicando che la persona con cui intendeva avere un colloquio era la propria nipote); la recidiva è stata comunque considerata equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, concesse all'imputato in ragione del corretto comportamento assunto alla scoperta dell'illecito.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere e.sten Il Presidente