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Ordinanza — n. 32467/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32467/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32467/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMOTTI ALESSANDRO nato a ROMA il 19/05/1979 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHEL;FATTO E DIRITTO Il difensore di Alessandro Bergamotti ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda addebiti di furto consumato e tentato. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che nel caso di specie sarebbe stato doveroso escludere l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., e che in ogni caso il Bergamotti avrebbe meritato che le pur concesse attenuanti generiche fossero considerate prevalenti sulle circostanze di segno contrario. Il ricorso appare inammissibile. Quanto alla prima doglianza, la merce che costituì oggetto materiale dei reati era presente in un esercizio commerciale e destinata alla vendita (anche se, forse, in parte non ancora esposta negli scaffali a ciò adibiti): ciò comporta che si trattasse di beni comunque accessibili alla clientela. Inoltre, va qui ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano affermato che le statuizioni concernenti il bilanciamento fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. r-----7- i tv c ' --A, TA , -Ritk residente i 3

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che nel caso di specie sarebbe stato doveroso escludere l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., e che in ogni caso il Bergamotti avrebbe meritato che le pur concesse attenuanti generiche fossero considerate prevalenti sulle circostanze di segno contrario. Il ricorso appare inammissibile. Quanto alla prima doglianza, la merce che costituì oggetto materiale dei reati era presente in un esercizio commerciale e destinata alla vendita (anche se, forse, in parte non ancora esposta negli scaffali a ciò adibiti): ciò comporta che si trattasse di beni comunque accessibili alla clientela. Inoltre, va qui ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano affermato che le statuizioni concernenti il bilanciamento fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. r-----7- i tv c ' --A, TA , -Ritk residente i 3

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite furto per mestiere favoreggiamento commercio ambulante contraffazione di merci cosa fuori commercio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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