Ordinanza — n. 32466/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMAROSSA BENIAMINO nato a VENOSA il 30/03/1957 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Beniamino Gramarossa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto aggravato. La difesa deduce vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che l'imputato avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32466/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, risultano specificamente illustrate le ragioni delle scelte adottate in punto di dosimetria della pena, segnatamente in ragione dei precedenti specifici dell'imputato e della professionalità dimostrata nell'aggredire il patrimonio altrui. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMAROSSA BENIAMINO nato a VENOSA il 30/03/1957 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Beniamino Gramarossa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto aggravato. La difesa deduce vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che l'imputato avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite.
Il ricorso appare inammissibile. Va infatti ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.
III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, risultano specificamente illustrate le ragioni delle scelte adottate in punto di dosimetria della pena, segnatamente in ragione dei precedenti specifici dell'imputato e della professionalità dimostrata nell'aggredire il patrimonio altrui. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere este Il Presidente ..DE POS!TATA essichelli IN