Ordinanza — n. 32465/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO MAURO nato a ROMA il 19/10/1959 avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Mauro Bruno ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda addebiti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che: - non risulta accertato che il Bruno, subentrato ad altri nell'amministrazione della società poi fallita, ebbe mai la disponibilità delle scritture contabili; - l'imputato assunse la gestione aziendale con il dimostrato proposito di risanare un'attività già in crisi, ed in tale quadro debbono leggersi gli atti di cessione di alcune autovetture (sui quali lo stesso curatore fallimentare non evidenziò profili di responsabilità); - sarebbe stato doveroso riconoscere l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall., in linea con la riduzione della durata delle pene accessorie di legge disposta dalla Corte di appello (il che conferma la modesta entità del pregiudizio arrecato ai creditori).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32465/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla modesta entità del pregiudizio, l'essere stata ridotta la durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. è derivato da un chiaro dictum della Corte Costituzionale circa l'impossibilità di una determinazione in misura fissa, e ciò non comporta affatto che se ne possa ricavare l'automatica conseguenza sollecitata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO MAURO nato a ROMA il 19/10/1959 avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Mauro Bruno ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda addebiti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che: - non risulta accertato che il Bruno, subentrato ad altri nell'amministrazione della società poi fallita, ebbe mai la disponibilità delle scritture contabili; - l'imputato assunse la gestione aziendale con il dimostrato proposito di risanare un'attività già in crisi, ed in tale quadro debbono leggersi gli atti di cessione di alcune autovetture (sui quali lo stesso curatore fallimentare non evidenziò profili di responsabilità); - sarebbe stato doveroso riconoscere l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall., in linea con la riduzione della durata delle pene accessorie di legge disposta dalla Corte di appello (il che conferma la modesta entità del pregiudizio arrecato ai creditori).
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza delle doglianze. Le prime due censure ineriscono il merito della vicenda, e non tengono conto che il Bruno curò la gestione della società (financo essendone socio unico) dal luglio 2009 al fallimento, avvenuto nel dicembre 2011: perciò, ne fu legale rappresentante per circa due anni e mezzo, con l'immediato obbligo a suo carico di occuparsi della tenuta della contabilità (anche attivandosi, se necessario, per il recupero delle scritture). Analogamente, i giudici di merito hanno già chiarito come non risulti essere stata data giustificazione alcuna della destinazione della somma ricevuta a titolo di finanziamento per l'acquisto delle autovetture in rubrica (dal momento che le stesse vennero poi alienate, a dispetto della finalità per cui l'importo era stato richiesto), né del denaro incassato a seguito delle vendite.
Quanto alla modesta entità del pregiudizio, l'essere stata ridotta la durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. è derivato da un chiaro dictum della Corte Costituzionale circa l'impossibilità di una determinazione in misura fissa, e ciò non comporta affatto che se ne possa ricavare l'automatica conseguenza sollecitata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere Il Presidente P M Vessichelli ,DE