Ordinanza — n. 32464/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILENTI FERDINANDO nato a ERCOLANO il 05/02/1970 avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; , FATTO E DIRITTO Il difensore di Ferdinando Silenti ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito qualificato ex artt. 476 e 482 cod. pen. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che il Silenti avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite e la concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32464/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). In punto di negazione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILENTI FERDINANDO nato a ERCOLANO il 05/02/1970 avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; , FATTO E DIRITTO Il difensore di Ferdinando Silenti ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito qualificato ex artt. 476 e 482 cod. pen. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che il Silenti avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite e la concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso appare inammissibile. Va infatti ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.
III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). In punto di negazione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez.
VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). E' stato altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Nel caso di specie, è stato già chiarito dai giudici di merito come la pena base fosse stata fissata sul minimo edittale, mentre i precedenti dell'imputato escludevano la possibilità di applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere este sore Il Presidente