Ordinanza — n. 32463/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JANKOVIC DRAGA nato a AVERSA il 18/07/1981 JANKOVIC JELENA nato il 11/05/1986 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Draga ed jElena Jankovic, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda più delitti di furto tentato presso luoghi di privata dimora ed esercizi commerciali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32463/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso appare inammissibile. In punto di negazione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JANKOVIC DRAGA nato a AVERSA il 18/07/1981 JANKOVIC JELENA nato il 11/05/1986 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Draga ed jElena Jankovic, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda più delitti di furto tentato presso luoghi di privata dimora ed esercizi commerciali.
Nell'interesse dei ricorrenti si deduce che essi avrebbero avuto titolo a vedersi riconoscere le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., entrambe negate sul presupposto di una ritenuta professionalità nel commettere reati contro il patrimonio (aspetto che comunque non inerisce alla modestia o meno del danno che sarebbe conseguito alle condotte criminose); i due imputati, peraltro, avevano ammesso di aver cercato di sottrarre beni per cui non si erano visti contestare alcunché, assumendo un leale comportamento processuale, e avevano dedotto le loro evidenti condizioni di disagio economico.
Il ricorso appare inammissibile. In punto di negazione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez.
VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). E' stato altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Nel caso di specie, è stato ineccepibilmente valorizzato in chiave negativa il dato costituito dai numerosi precedenti specifici di entrambi gli imputati, i quali commisero tre tentativi di furto con modalità indicative di obiettiva capacità di organizzazione e in un periodo di tempo relativamente breve. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., vero è che la Corte territoriale non affronta specificamente l'argomento, ma ciò in ragione della manifesta infondatezza dell'assunto difensivo; si è più volte affermato, infatti, che «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res» (Cass., Sez.
V, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv 260201). In occasione dei furti in rubrica, al contrario, è pacificamente accertato che gli imputati commisero - anche - vistosi atti di effrazione, con correlati pregiudizi economici di entità non trascurabile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Cons tens e • Il Presidente M Ve,ssichel