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Ordinanza — n. 32462/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing discretion, ruling Cassation cannot re-evaluate penalty congruity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32462/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Laforè's appeal inadmissible, rejecting his request for a lighter sentence based on procedural conduct and damages paid. The defense argued for reduced sanctions due to the summary trial and compensation, but the Court maintained that sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge. Consequently, the Court affirmed that Cassation cannot conduct a new evaluation of the appropriateness of the imposed penalty.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review the appropriateness of the imposed penalty, as sentencing discretion remains the exclusive domain of the trial judge.

Parole chiave

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sentencing discretion penalty congruity Cassation review summary trial procedural misconduct perseguimento penale per truffa furto di lieve entità licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Legge n. 103/2017
186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, n. 1182/2008
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE' GIOVANNI nato a BEINASCO il 17/08/1958 avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Giovanni Laforè ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto. La difesa deduce vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che l'imputato avrebbe - per il comportamento processuale, l'avvenuto risarcimento del danno e la scelta per il rito abbreviato - meritato un trattamento sanzionatorio più mite.

Il ricorso appare inammissibile. Va infatti ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, risultano specificamente illustrate le ragioni delle scelte adottate in punto di dosimetria della pena, segnatamente in ragione dei precedenti specifici dell'imputato, gravato da quattro condanne per furto e cinque per ricettazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. 'D E P "-'..).17' 7.A TA! Il Presi