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Ordinanza — n. 32461/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft of electricity, citing generic grounds and judicial discretion on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32461/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Castriotta inadmissible regarding his conviction for theft of electricity. The defense argued procedural flaws and requested a lighter sentence, but the court found the complaints generic and failed to address the appellate court's factual findings. Consequently, the court upheld the conviction, emphasizing that sentencing discretion belongs to the trial judge and rejecting the appeal's attempt to re-evaluate the appropriateness of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the complaint is generic and fails to confront the specific facts found by the lower court, while sentencing discretion remains within the trial judge's authority.

Parole chiave

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theft of electricity inadmissible appeal generic complaint sentencing discretion judicial review limits danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Legge n. 103/2017
186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitatívamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, n. 1182/2008
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitatívamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIOTTA MASSIMO nato a FOGGIA il 22/08/1970 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Massimo Castriotta ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bari: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto di energia elettrica. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che le risultanze processuali - anche in ragione dell'essere il Castriotta formalmente residente altrove - non deponevano per la sua colpevolezza circa l'impossessamento dell'energia presso l'immobile ove fu rilevato un allaccio abusivo.

In ogni caso, egli avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite. Il ricorso appare inammissibile. Quanto alla contestata responsabilità, la doglianza appare generica, senza confrontarsi con i dati evidenziati dalla Corte territoriale (il Castriotta fu trovato presente in loco, mentre l'impianto manomesso era in funzione, e dichiarò egli stesso di essere ivi domiciliato malgrado avesse mantenuto la residenza in un luogo diverso). Va poi ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, risultano specificamente illustrate le ragioni delle scelte adottate in punto di dosimetria della pena, anche con riguardo alla protrazione della condotta ed al peso dei precedenti specifici dell'imputato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitatívamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Presidente Maria Ves «chelli DEPOSUTATA