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Ordinanza — n. 32460/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32460/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32460/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBATINI LUCA nato a ANCONA il 24/05/1985 avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Luca Sabbatini ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Ancona: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di tentato furto aggravato. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, per essere state irragionevolmente escluse le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen.: il Sabbatini, infatti, aveva risarcito il danno e iniziato un percorso di fattiva collaborazione con la giustizia, in ordine a gravi delitti di usura e in tema di stupefacenti, così palesando un ottimo comportamento processuale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32460/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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tentata truffa attenuazione della pena fine di indebito profitto cooperazione all'adempimento reato mancato complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBATINI LUCA nato a ANCONA il 24/05/1985 avverso la sentenza del 26/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Luca Sabbatini ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Ancona: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di tentato furto aggravato. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, per essere state irragionevolmente escluse le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen.: il Sabbatini, infatti, aveva risarcito il danno e iniziato un percorso di fattiva collaborazione con la giustizia, in ordine a gravi delitti di usura e in tema di stupefacenti, così palesando un ottimo comportamento processuale.

Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, acriticamente iterativo di doglianze già confutate. La Corte territoriale, infatti, ha già chiarito che la prova del risarcimento non è stata allegata in concreto, se non attraverso uno scritto recante la apparente ma non accertata sottoscrizione della persona offesa, financo siglato in data anteriore al commesso reato e privo di indicazioni di sorta sull'effettiva integralità o meno del ristoro. Quanto alla collaborazione, nulla risulta acquisito in punto di utilità della stessa, peraltro intrapresa circa un anno prima del fatto qui addebitato al Sabbatini ma ancora con esito indefinito.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/02/2021. Il Consiglie e e tensor Il Presidente TATA