Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32459/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32459/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32459/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO EMANUELE nato a CORATO il 10/03/1961 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Emanuele Liso ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bari: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di tentato furto. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che non sarebbe emersa con certezza la prova del dolo del prevenuto: il fatto riguardò l'ipotizzata sottrazione di due cassonetti dei rifiuti, che tuttavia si trovavano in una zona di campagna e tutto lasciava pensare fossero stati abbandonati (tanto più che il Liso era titolare di regolare licenza per la raccolta di materiale ferroso).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32459/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La condanna sarebbe stata quindi pronunciata non osservando il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. La Corte territoriale, infatti, ha già chiarito che i cassonetti recavano regolari insegne dell'ente preposto alla raccolta dei rifiuti, e nulla poteva deporre in concreto per far ritenere che si trattasse di beni sostanzialmente non più utilizzati, essendo ancora regolarmente dislocati lungo una strada provinciale. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità delitto contro l'ambiente confisca dei proventi di reato licenziamento per furto reati contro il patrimonio deposito di prodotti inquinanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO EMANUELE nato a CORATO il 10/03/1961 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Emanuele Liso ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Bari: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di tentato furto. La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che non sarebbe emersa con certezza la prova del dolo del prevenuto: il fatto riguardò l'ipotizzata sottrazione di due cassonetti dei rifiuti, che tuttavia si trovavano in una zona di campagna e tutto lasciava pensare fossero stati abbandonati (tanto più che il Liso era titolare di regolare licenza per la raccolta di materiale ferroso).

La condanna sarebbe stata quindi pronunciata non osservando il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. La Corte territoriale, infatti, ha già chiarito che i cassonetti recavano regolari insegne dell'ente preposto alla raccolta dei rifiuti, e nulla poteva deporre in concreto per far ritenere che si trattasse di beni sostanzialmente non più utilizzati, essendo ancora regolarmente dislocati lungo una strada provinciale. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere es Il Presidente Ve sich