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Ordinanza — n. 32458/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32458/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32458/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE GASPARE nato a MILAZZO il 06/01/1967 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Gaspare Giannone ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta violazione di legge con riguardo alla valutazione del narrato della persona offesa Giorgio Velo, costituitasi parte civile, da cui non risulta essere stata offerta neppure una spiegazione della riferita aggressione ad opera del Gíannone (oltre ad aver descritto l'episodio in termini ex se poco credibili, non avendo saputo precisare se il gesto violento ebbe a consistere in un pugno o uno schiaffo); né si rinvengono riscontri a quelle dichiarazioni nel contributo di altri testimoni, quali tale Mancuso (indicato a tal fine dai giudici di merito, ma che non seppe a sua volta descrivere quanto sostenne di aver veduto).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32458/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il certificato medico in atti si limita ad attestare quel che il Velo riferì, senza vere e proprie diagnosi su segni clinici evidenti. Va altresì considerato che il querelante non venne creduto quanto a una parte del suo racconto, in cui aveva coinvolto nei fatti anche il fratello del Giannone, tuttavia assolto già in primo grado. In ogni caso, nella fattispecie sarebbe stato doveroso riconoscere la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stante la modestia dell'offesa procurata e l'occasionalità della condotta.

Parole chiave

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lesioni personali aggressione fisica causalità del colpo di frusta lesione al polso tentata lesione personale semplice lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
In ogni caso, nella fattispecie sarebbe stato doveroso riconoscere la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stante la modestia dell'offesa procurata e l'occasionalità della condotta.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE GASPARE nato a MILAZZO il 06/01/1967 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Gaspare Giannone ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di lesioni personali. La difesa lamenta violazione di legge con riguardo alla valutazione del narrato della persona offesa Giorgio Velo, costituitasi parte civile, da cui non risulta essere stata offerta neppure una spiegazione della riferita aggressione ad opera del Gíannone (oltre ad aver descritto l'episodio in termini ex se poco credibili, non avendo saputo precisare se il gesto violento ebbe a consistere in un pugno o uno schiaffo); né si rinvengono riscontri a quelle dichiarazioni nel contributo di altri testimoni, quali tale Mancuso (indicato a tal fine dai giudici di merito, ma che non seppe a sua volta descrivere quanto sostenne di aver veduto).

Anche il certificato medico in atti si limita ad attestare quel che il Velo riferì, senza vere e proprie diagnosi su segni clinici evidenti. Va altresì considerato che il querelante non venne creduto quanto a una parte del suo racconto, in cui aveva coinvolto nei fatti anche il fratello del Giannone, tuttavia assolto già in primo grado. In ogni caso, nella fattispecie sarebbe stato doveroso riconoscere la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stante la modestia dell'offesa procurata e l'occasionalità della condotta.

Il ricorso appare inammissibile. La prima serie di doglianza attiene alla valutazione del materiale probatorio, di cui viene sollecitata una rilettura non consentita in questa sede. E' del resto necessario segnalare che la Corte territoriale ha già chiarito come al contrasto fisico tra l'imputato e il Velo ebbero ad assistere più persone, indipendentemente da quanto ciascuno di costoro poté distintamente percepire; è altrettanto ragionevolmente spiegato che la mancata distinzione tra pugno e schiaffo dipese dalla circostanza che il Velo vide la mano aperta dell'altro fare il gesto di attingerlo, ma poi pensò ad un pugno per essere stato colpito con violenza maggiore di quanto si aspettava.

Il certificato medico, ad ogni modo, esprime una diagnosi rientrante in categorie nosologiche obiettive, mentre l'assoluzione del fratello del ricorrente fu relativa a un reato diverso. In ordine alla particolare tenuità del fatto, è altrettanto ineccepibilmente valorizzato il particolare che il Giannone non esitò a colpire all'altezza dell'orecchio, cagionandogli comunque lesioni giudicate guaribili in 8 giorni, un uomo che egli ben sapeva essere portatore di apparecchio acustico. La censura è, perciò, manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere :stensore r Il Presidente P Mari Ve