Ordinanza — n. 32457/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a NOTO il 13/05/1971 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Giuseppe Caruso ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Catania; la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato riguarda un'ipotesi di furto di energia elettrica. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla ritenuta ravvisabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, dal momento che vi fu un mero allaccio abusivo ad una presa di alimentazione, a monte del contatore, a mezzo di alcuni morsetti (senza dunque danneggiamenti o trasformazioni di sorta).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32457/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sarebbe stato doveroso riqualificare l'addebito quale furto semplice, pertanto, con conseguente presa d'atto della mancanza di condizioni di procedibilità. Si duole altresì del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., facendo presente che il danno cagionato all'ENEL, dell'ordine di circa 10.000,00 euro, avrebbe dovuto parametrarsi sull'enorme volume di affari del soggetto passivo, risultando così inconsistente. Al Caruso sarebbe stato altresì conforme a giustizia riconoscere l'ulteriore attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., stante l'avvenuto risarcimento, sia pure parziale.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIUSEPPE nato a NOTO il 13/05/1971 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Giuseppe Caruso ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Catania; la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato riguarda un'ipotesi di furto di energia elettrica. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla ritenuta ravvisabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, dal momento che vi fu un mero allaccio abusivo ad una presa di alimentazione, a monte del contatore, a mezzo di alcuni morsetti (senza dunque danneggiamenti o trasformazioni di sorta).
Sarebbe stato doveroso riqualificare l'addebito quale furto semplice, pertanto, con conseguente presa d'atto della mancanza di condizioni di procedibilità. Si duole altresì del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., facendo presente che il danno cagionato all'ENEL, dell'ordine di circa 10.000,00 euro, avrebbe dovuto parametrarsi sull'enorme volume di affari del soggetto passivo, risultando così inconsistente. Al Caruso sarebbe stato altresì conforme a giustizia riconoscere l'ulteriore attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., stante l'avvenuto risarcimento, sia pure parziale.
Infine, si rappresenta che gli elementi a carico del ricorrente si fonderebbero su base apodittica, vale a dire sul solo rilievo che egli avrebbe utilizzato l'impianto oggetto di manomissione: nulla risulta dimostrato, però, su chi provvide materialmente all'allaccio, i cui segni erano senz'altro non visibili a chi occupava l'immobile. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza, acriticamente iterativi di censure già disattese. Muovendo dall'ultima censura, va considerato che i prelievi da parte del Caruso non furono occasionali, tanto da non potersi egli avvedere della modestia degli importi corrisposti all'atto del pagamento delle bollette, ma protratti per quasi cinque anni: il fatto che l'impianto fosse stato manomesso al fine di far risultare erogazioni inferiori a quelle effettive era, pertanto, pacificamente a lui noto.
Quanto alla violenza sulle cose, nella motivazione dei giudici di merito si dà espressamente conto dell'utilizzo di morsetti a perforazione e innesto, attività che venne pertanto a realizzare una obiettiva manomissione in senso penalmente rilevante. E' poi la stessa difesa a rappresentare che il danno ammontò addirittura ad alcune migliaia di euro, mentre si è più volte affermato che «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante» (Cass., Sez.
V, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv 260201), non potendo assumere significatività le condizioni economiche della persona offesa nel senso preteso dal ricorrente. Il tenore dell'atto di impugnazione rende parimenti evidente che il ristoro del danno de quo da parte del Caruso fu solo parziale, il che rende inoperante l'ulteriore attenuante di cui si sollecita il riconoscimento. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consi Il Presidente 1/ essichelli DE