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Ordinanza — n. 32456/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32456/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32456/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GAETANO nato a MESSINA il 26/04/1982 avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Gaetano Russo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di tentato furto aggravato. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che gli elementi accertati a carico del Russo sarebbero insufficienti già sul piano della gravità, precisione e concordanza degli indizi.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32456/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). La dosimetria della pena, nei confronti del Russo, è stata ineccepibilmente determinata sulla base del grado di sviluppo dell'azione criminosa (quasi portata a compimento) e della presa d'atto dei suoi numerosi precedenti. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

Parole chiave

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aggravamento della pena furto aggravato in banda commisurazione della pena per rapina verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GAETANO nato a MESSINA il 26/04/1982 avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Gaetano Russo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di tentato furto aggravato. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che gli elementi accertati a carico del Russo sarebbero insufficienti già sul piano della gravità, precisione e concordanza degli indizi.

In ogni caso, in via subordinata, l'imputato avrebbe meritato una pena più mite. Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo di doglianza si rivela infatti del tutto generico, risolvendosi nella enunciazione di regole di principio astrattamente valide per ogni fattispecie, senza però evidenziare perché tali canoni, nel caso in esame, non sarebbero stati rispettati. Va poi ribadito che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). La dosimetria della pena, nei confronti del Russo, è stata ineccepibilmente determinata sulla base del grado di sviluppo dell'azione criminosa (quasi portata a compimento) e della presa d'atto dei suoi numerosi precedenti. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. 'DEPOSITATA t IN Ci: Il Presidente I I