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Ordinanza — n. 32455/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32455/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32455/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GAETANO nato a MESSINA il 26/04/1982 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Gaetano Russo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto aggravato. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che alla sua identificazione si pervenne attraverso l'indicazione del titolare del bar dove fu commesso il reato, il quale riferì che un avventore aveva annotato il numero di targa del motociclo in uso agli autori del furto (e risultato appartenere al Russo): tuttavia, sul conto di tale avventore non è stato fornito alcun dato utile al rintraccio, essendo stato descritto come un rumeno sino ad allora abituale frequentatore del locale, ma in seguito mai più tornato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32455/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/20 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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altri capi d'accusa altri reati favoreggiamento indagine per furto furto aggravato confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GAETANO nato a MESSINA il 26/04/1982 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Gaetano Russo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Messina: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di furto aggravato. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che alla sua identificazione si pervenne attraverso l'indicazione del titolare del bar dove fu commesso il reato, il quale riferì che un avventore aveva annotato il numero di targa del motociclo in uso agli autori del furto (e risultato appartenere al Russo): tuttavia, sul conto di tale avventore non è stato fornito alcun dato utile al rintraccio, essendo stato descritto come un rumeno sino ad allora abituale frequentatore del locale, ma in seguito mai più tornato.

Nessuno, comunque, sarebbe stato in grado di offrire una descrizione degli esecutori materiali del delitto, avendo la persona offesa anche precisato di soffrire di vuoti di memoria e non esistendo in loco impianti di videosorveglianza. In ogni caso, in via subordinata, l'imputato avrebbe meritato una pena più mite. Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo di doglianza si rivela infatti aspecifico, non confrontandosi con il dato - evidenziato dai giudici di merito - secondo cui risulta accertata anche la circostanza che il Russo si trovava, nel giorno e nell'ora della commissione del reato, esattamente in quel luogo, come accertato in base ai tabulati del traffico telefonico concernenti la sua utenza cellulare: si tratta di un elemento che, letto unitamente al particolare della targa della moto, comunque emerso nell'immediatezza, rende inequivoco il giudizio di colpevolezza.

Va poi ribadito che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, si rileva che le attenuanti generiche - non concedibili al Russo in ragione dei suoi numerosi precedenti - non erano neppure state richieste dinanzi al giudice di primo grado, e che la pena irrogata, tenendo conto delle due aggravanti ravvisate e pur considerando la riduzione per la scelta del rito abbreviato, appare financo inferiore ai minimi edittali.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/20 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/02/2021. Il Consiglien estensore Il Presidente Maria essichelli V .DEP