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Ordinanza — n. 32454/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible for alleging mere factual hypotheses without legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Passeri inadmissible, rejecting his defense that the threat was merely a neighborly dispute without intimidating value. The court found the arguments relied solely on unproven factual hypotheses regarding the victim's perception rather than legal grounds. Consequently, the appeal was dismissed, and Passeri was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when it invests purely factual profiles and resolves only in the prospection of mere hypotheses, lacking the requisite legal merit to disturb the final judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual hypotheses rejection threatening speech defense neighborly dispute context court costs and fine minaccia pubblica intimidazione timore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERI MAURIZIO nato il 25/02/1958 avverso la sentenza del 18/11/2019 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Maurizio Passeri ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Firenze: l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di minaccia, reato in ipotesi commesso in danno di Alem Tesfu Fiori. La difesa deduce che non vi sarebbero elementi sufficienti a sostegno del giudizio di colpevolezza, atteso che i fatti si sarebbero verificati mentre il Passeri stava riparando una recinzione, in pieno giorno, nell'ambito di rapporti di vicinato (con conseguente esclusione di valenza intimidatoria nelle parole che sarebbero state pronunciate, dato neppure confermato da un teste ivi presente).

Con memoria depositata nell'interesse della Fiori, costituitasi parte civile, è stata sollecitata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è in effetti inammissibile, investendo profili di puro fatto e risolvendosi nella prospettazione di ipotesi meramente allegate, quali la possibilità che la persona offesa incorse in equivoci nella percezione delle parole del Passeri (con cui egli la minacciava di morte con frasi di contenuto financo peculiare quali "vado in manicomio che tanto ci sono stato"). Ciò a dispetto dei riscontri evidenziati nella decisione di merito e correttamente richiamati nella memoria della parte civile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. L'imputato deve essere altresì condannato a rifondere alla Fiori le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità che, non essendovi stata richiesta specifica nel quantum, si stima equo liquidare nella misura di cui al dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 10/02/2021, Il Consigliere estensore Il Presidente P lo , DEpaS1TAT