Ordinanza — n. 32452/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITERBO LUIGI nato a BARI il 16/01/1946 avverso la sentenza del 20/11/2019 del GIUDICE DI PACE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Luigi Viterbo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Giudice di pace di Teramo: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di diffamazione. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento, facendo presente che le risultanze processuali avrebbero dovuto imporre una decisione assolutoria del Viterbo: i soggetti alla cui presenza sarebbero state pronunciate le frasi lesive della reputazione della persona offesa, infatti, non avrebbero confermato tale assunto, limitandosi a rappresentare di aver ricevuto distinte telefonate da un soggetto mai identificato con certezza nell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32452/2021 — snpen · Corte di Cassazione: V, n. 7408/2011 del 04/11/2010, Boerio, Rv 249599). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITERBO LUIGI nato a BARI il 16/01/1946 avverso la sentenza del 20/11/2019 del GIUDICE DI PACE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Luigi Viterbo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Giudice di pace di Teramo: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di diffamazione. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento, facendo presente che le risultanze processuali avrebbero dovuto imporre una decisione assolutoria del Viterbo: i soggetti alla cui presenza sarebbero state pronunciate le frasi lesive della reputazione della persona offesa, infatti, non avrebbero confermato tale assunto, limitandosi a rappresentare di aver ricevuto distinte telefonate da un soggetto mai identificato con certezza nell'imputato.
A tutto voler concedere, si sarebbe trattato di colloqui avvenuti dal diffamatore, in entrambe le occasioni, con un solo interlocutore. Il ricorso appare inammissibile. Va infatti ricordato che i due testimoni non espressero riserve di sorta sull'identità della persona con cui parlarono al telefono, e che «l'integrazione del reato di diffamazione non richiede che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti» (Cass., Sez.
V, n. 7408/2011 del 04/11/2010, Boerio, Rv 249599). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. ente ssichelli n DEPOSgTATA IN C ,