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Ordinanza — n. 32451/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32451/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32451/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI ANTONIO STEFANO nato a ACIREALE il 20/06/1976 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Antonio Stefano Musumeci ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Catania; la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato riguarda un'ipotesi di tentato furto. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla ritenuta ravvisabilità dell'aggravante della violenza sulle cose: secondo l'ipotesi accusatoria, il prevenuto avrebbe piegato una recinzione per accedere a un fondo da cui cercò di sottrarre circa 10 kg. di castagne, ma non è stata superata la versione difensiva in base alla quale il Musumeci aveva pensato che il terreno fosse in stato di abbandono (essendovi entrato da un punto dove non esistevano cancelli o delimitazioni di sorta, tanto più che nessun attrezzo atto allo scasso fu rinvenuto nella sua disponibilità).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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furto di lieve entità delitto contro i beni imputazione di furto reato di poca entità assicurazione contro il furto cosa rubata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI ANTONIO STEFANO nato a ACIREALE il 20/06/1976 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Antonio Stefano Musumeci ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Catania; la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato riguarda un'ipotesi di tentato furto. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla ritenuta ravvisabilità dell'aggravante della violenza sulle cose: secondo l'ipotesi accusatoria, il prevenuto avrebbe piegato una recinzione per accedere a un fondo da cui cercò di sottrarre circa 10 kg. di castagne, ma non è stata superata la versione difensiva in base alla quale il Musumeci aveva pensato che il terreno fosse in stato di abbandono (essendovi entrato da un punto dove non esistevano cancelli o delimitazioni di sorta, tanto più che nessun attrezzo atto allo scasso fu rinvenuto nella sua disponibilità).

Si duole altresì del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., facendo presente che la stessa persona offesa indicò in 150,00 euro il valore della potenziale refurtiva. Infine, deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche tenendo conto del corretto comportamento processuale del prevenuto. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi di doglianza, acriticamente iterativi di censure già disattese. La prima censura attiene al merito, e va considerato che il danneggiamento alla recinzione fu constatato dai verbalizzanti esattamente nel punto da cui il Musumeci aveva fatto ingresso nel fondo (rendendo a questo punto irragionevole l'assunto che a piegare la rete, indicata dalla persona offesa come sino ad allora perfettamente integra, fossero stati altri soggetti, in un momento non meglio precisato).

E' poi la stessa difesa a rappresentare che i beni de quibus potevano valere 150,00 euro circa, mentreX si è più volte affermato che «la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante» (Cass., Sez. V, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv 260201). Quanto infine alla dosimetria della pena, è stato correttamente evidenziato che l'imputato - gravato da plurimi precedenti, con tanto di contestazione di recidiva qualificata - non negò le proprie responsabilità solo perché sorpreso in flagranza di reato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/02/2021. Il Presidente Maria Vessichell