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Ordinanza — n. 32450/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32450/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32450/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPO FILOMENA nato a CERIGNOLA il 14/02/1971 DI RAFFAELE GIUSEPPE nato a TORINO il 16/01/1967 ‘tsi avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Filomena Lupo e Giuseppe Di Raffaele, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito qualificato ex artt. 110 e 455 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32450/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'identità di modus operandi fu peraltro pacifica, e va considerato che, per il fatto di cui al capo C), la persona offesa provvide a distruggere le banconote, evidentemente, una volta resasi conto troppo tardi della innegabile falsità delle stesse; per converso, nell'ultimo episodio la prima verifica di autenticità fu positiva ma non quelle successive, più approfondite. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Parole chiave

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falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca inchiesta per falsità atti pagamento dell'ammenda riciclaggio di denaro documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUPO FILOMENA nato a CERIGNOLA il 14/02/1971 DI RAFFAELE GIUSEPPE nato a TORINO il 16/01/1967 ‘tsi avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Filomena Lupo e Giuseppe Di Raffaele, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito qualificato ex artt. 110 e 455 cod. pen.

La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che: - con riguardo al presunto tentativo di spendita di banconote false presso l'esercizio commerciale indicato al capo A), la commessa non riconobbe la Lupo come autrice della condotta (secondo l'assunto accusatorio, il coimputato attendeva in auto), né poté dirsi sicura che la banconota da 20,00 euro rinvenuta in cassa e accertata come falsa le fosse stata realmente consegnata dalla donna da lei ricordata; - quanto al capo B), non vi è parimenti certezza sulla riferibilità del fatto agli imputati; - per il reato sub C) sarebbe stato doveroso pervenire comunque a decisione liberatoria, avendo la titolare del negozio dichiarato di avere strappato le due banconote false a lei consegnate, senza dunque che ne sia stato possibile appurare l'effettiva contraffazione; - la persona che ricevette la banconota di cui al capo D) precisò di averne constatato l'autenticità.

Il ricorso appare inammissibile. Le censure mosse nell'interesse degli imputati riguardano infatti il merito della vicenda, e si risolvono in una mera sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita attività di rivalutazione del materiale probatorio. La sentenza impugnata, del resto, già chiarisce che le persone da cui non venne offerto un contributo di certezza sull'identificazione degli autori delle spendite descrissero comunque costoro con riferimento agli indumenti indossati, particolari in tutto coincidenti con quelli riferiti dai soggetti che - in ordine agli altri episodi - avevano invece operato ricognizioni inequivoche.

L'identità di modus operandi fu peraltro pacifica, e va considerato che, per il fatto di cui al capo C), la persona offesa provvide a distruggere le banconote, evidentemente, una volta resasi conto troppo tardi della innegabile falsità delle stesse; per converso, nell'ultimo episodio la prima verifica di autenticità fu positiva ma non quelle successive, più approfondite. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Presidente Ves