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Ordinanza — n. 32449/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32449/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32449/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LICARI GIANFRANCO nato a MARSALA il 13/12/1979 DE VITA ROBERTO nato a MARSALA il 17/07/1974 avverso la sentenza del 12/07/2019 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Gianfranco Licari e Roberto De Vita, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dal Tribunale di Marsala: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di concorso in lesioni personali, reato in ipotesi commesso in danno di Chiara Marino.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32449/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata, del resto, già chiarisce che: il certificato medico costituisce riscontro al narrato della Marino (ella, fra l'altro, sostenne di essere stata colpita anche alla pancia); alcuni segni al viso della persona offesa si palesarono con più intensa cromia a distanza di tempo (e risultano da fotografie versate in atti), potendo così sfuggire a chi vide la stessa nell'immediatezza; le dichiarazioni dell'amica della querelante appaiono credibili, non avendo ella taciuto particolari in parte sfavorevoli alla Marino. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Parole chiave

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lesioni gravi lesione al polso risarcimento per atto illecito violazione semplice della LCStr perseguimento penale per diffamazione reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LICARI GIANFRANCO nato a MARSALA il 13/12/1979 DE VITA ROBERTO nato a MARSALA il 17/07/1974 avverso la sentenza del 12/07/2019 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il comune difensore di Gianfranco Licari e Roberto De Vita, con atto unico curato nell'interesse di entrambi gli assistiti, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei suddetti dal Tribunale di Marsala: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di concorso in lesioni personali, reato in ipotesi commesso in danno di Chiara Marino.

La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, facendo presente che gli elementi di accusa sarebbero stati desunti dalla sola deposizione della persona offesa, costituitasi parte civile, e di un'amica di costei (senza analizzare se quest'ultima potesse davvero considerarsi indifferente): quelle dichiarazioni, peraltro, troverebbero smentita nel certificato medico in atti, secondo cui alla Marino furono diagnosticate mere contusioni al torace e all'addome guaribili in cinque giorni, malgrado la donna avesse sostenuto di essere stata presa per i capelli sino a cadere in terra con violenza, tanto da perdere i sensi.

Anche un teste di p.g., del resto, aveva rappresentato di non aver notato segni di sorta sulla persona della Marino, mentre altri soggetti presenti ai fatti videro il Licari prendere di peso la suddetta senza modi bruschi né aggredirla, al solo fine di allontanarla da un contesto nel quale ella stava palesando forte agitazione a causa di una lite con un'altra ragazza. Con una memoria depositata in vista dell'odierna udienza, la difesa ha insistito nelle proprie doglianze. Il ricorso appare inammissibile. Le censure mosse nell'interesse degli imputati riguardano infatti il merito della vicenda, e si risolvono in una mera sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita attività di rivalutazione del materiale probatorio.

La sentenza impugnata, del resto, già chiarisce che: il certificato medico costituisce riscontro al narrato della Marino (ella, fra l'altro, sostenne di essere stata colpita anche alla pancia); alcuni segni al viso della persona offesa si palesarono con più intensa cromia a distanza di tempo (e risultano da fotografie versate in atti), potendo così sfuggire a chi vide la stessa nell'immediatezza; le dichiarazioni dell'amica della querelante appaiono credibili, non avendo ella taciuto particolari in parte sfavorevoli alla Marino. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (. P M' m . essichelli ) D