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Ordinanza — n. 32448/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion cannot be reviewed on appeal regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32448/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and a lighter sentence. The defense argued for leniency based on procedural conduct, but the court noted these mitigating factors were never requested at the first instance and lacked positive signs of repentance. Consequently, the court affirmed that sentencing discretion regarding mitigating circumstances is a matter of fact reviewable only if contradicted by evidence, not subject to re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The existence of relevant mitigating circumstances is a question of fact that the trial judge may exclude based on preponderant reasons, which is not reviewable on appeal provided the decision is motivated and not contradictory.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion appeal review Italian criminal procedure judicial motivation azione civile tentata lesione personale semplice lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Deve infatti ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); si è anche più volte affermato che, «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della caus'a di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n.
art. 62-bis cod. pen
Deve infatti ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); si è anche più volte affermato che, «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della caus'a di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ROMDHANE YASSINE nato il 15/10/1990 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHEL; FATTO E DIRITTO Il difensore di Yassine Ben Romdhane ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Firenze: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda addebiti di lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti all'offesa.

La difesa deduce vizi della motivazione della pronuncia in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, facendo presente che l'imputato - anche per il comportamento processuale - avrebbe meritato la concessione delle attenuanti generiche e una pena più mite. Il ricorso appare inammissibile. Deve infatti ricordarsi che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); si è anche più volte affermato che, «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Analogamente, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, va ribadito che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cessazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, si rileva che le attenuanti generiche non erano neppure state richieste dinanzi al giudice di primo grado, e che l'esclusione delle stesse da parte della Corte territoriale appare correttamente argomentata in ragione della mancanza di segni positivi quali una pur minima dimostrazione di resipiscenza o un tentativo di riconciliazione con la persona offesa; quanto alla pena, risulta parimenti evidenziato come il discostamento dai minimi edittali abbia consistenza assai ridotta. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della caus'a di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere tens Il Presidente Marir ' sicpelli \ ) DE