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Ordinanza — n. 32447/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for brawl, citing lack of specific grounds and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32447/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Milazzo's appeal against the Palermo Court of Appeal's criminal conviction for a brawl inadmissible. The defense argued the lower court improperly reconstructed conflicting parties and failed to grant generic mitigating circumstances, but the Court found the complaint generic and a request for re-evaluation of evidence impermissible. Consequently, the Court upheld the conviction and sentenced the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal must specify distinct evidentiary findings to justify acquittal, and sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is not subject to cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic complaint rejection sentencing discretion review brawl criminal liability procedural costs award riscossione di pene pecuniarie oltraggio alla corte controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Nel caso di specie, risultano correttamente evidenziate, con il richiamo ai precedenti penali del Milazzo, le ragioni delle determinazioni quoad poenam adottate dai giudici di merito, oltre all'insussistenza di elementi positivamente valutabili in vista dell'applicazione dell'art. 62-bis cod.
Law n. 103/2017
art. 62-bis cod. pen
Nel caso di specie, risultano correttamente evidenziate, con il richiamo ai precedenti penali del Milazzo, le ragioni delle determinazioni quoad poenam adottate dai giudici di merito, oltre all'insussistenza di elementi positivamente valutabili in vista dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, n. 1182/2008
Corte Cost., sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO VINCENZO nato a SERRADIFALCO il 06/10/1971 avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Vincenzo Milazzo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Palermo: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito di rissa. La difesa deduce vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che la Corte territoriale avrebbe privilegiato la ricostruzione di soggetti da un lato certamente contrapposti al Milazzo e ai suoi familiari, e dall'altro partecipi tutti alla rissa in questione, con la conseguente necessità di rinvenire riscontri al loro narrato.

In ogni caso, in via subordinata, l'imputato avrebbe meritato la concessione delle attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio più mite. Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo è infatti generico, non evidenziandosi quali diverse risultanze istruttorie - in ipotesi, ignorate - avrebbero imposto una decisione liberatoria nei confronti del Milazzo: la doglianza, pertanto, si risolve in una mera sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita attività di rivalutazione del materiale probatorio. Va poi ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, risultano correttamente evidenziate, con il richiamo ai precedenti penali del Milazzo, le ragioni delle determinazioni quoad poenam adottate dai giudici di merito, oltre all'insussistenza di elementi positivamente valutabili in vista dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2021. Il Consigliere tensore Il Presidente Ma ssi helli UD E P