Ordinanza — n. 32446/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONE GIUSEPPE nato a SALERNO il 10/12/1965 avverso la sentenza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Giuseppe Sansone ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Salerno: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di minaccia. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, in quanto la presunta espressione rivolta dal Sansone alla persona offesa a mezzo del telefono ("guardati le spalle") non poteva assumere valenza realmente intimidatoria, anche alla luce dei rapporti personali e delle cause già in atto fra i protagonisti della vicenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32446/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La seconda censura si risolve in una sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita attività di rivalutazione del materiale probatorio: vero è che della testimonianza della D'Alessandro - convivente del Sansone, come da lei stessa dichiarato - non vi è traccia nella motivazione del Tribunale, ma le complessive acquisizioni istruttorie erano già state valutate nella sentenza di primo grado. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONE GIUSEPPE nato a SALERNO il 10/12/1965 avverso la sentenza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Giuseppe Sansone ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dal Tribunale di Salerno: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di minaccia. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, in quanto la presunta espressione rivolta dal Sansone alla persona offesa a mezzo del telefono ("guardati le spalle") non poteva assumere valenza realmente intimidatoria, anche alla luce dei rapporti personali e delle cause già in atto fra i protagonisti della vicenda.
Inoltre, il Tribunale non si sarebbe confrontato con le doglianze che erano state mosse nei motivi di appello avverso la decisione di primo grado, in particolare quanto alla valutazione della deposizione della teste D'Alessandro, che aveva escluso l'utilizzo di frasi minacciose da parte del ricorrente in occasione della telefonata de qua. Il ricorso appare inammissibile. Il primo motivo si palesa manifestamente infondato, atteso che l'espressione utilizzata dal Sansone non consentiva riferimenti dì sorta, per la persona offesa, al contenzioso giudiziario in atto, paventando piuttosto situazioni di pericolo (come è nella natura del delitto in esame, che non richiede il prodursi di un turbamento effettivo in capo alla vittima).
La seconda censura si risolve in una sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda a una non consentita attività di rivalutazione del materiale probatorio: vero è che della testimonianza della D'Alessandro - convivente del Sansone, come da lei stessa dichiarato - non vi è traccia nella motivazione del Tribunale, ma le complessive acquisizioni istruttorie erano già state valutate nella sentenza di primo grado. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Presidente