Ordinanza — n. 32445/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GJEGJI JURGEN nato il 16/11/1993 LEGISI MIKEL nato il 09/06/1996 LIKA KLEO nato il 17/12/1995 avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Con atti distinti, i rispettivi difensori di Jurgen Gjegji, da un lato, e di Mikel Legisi e Kleo Lika, dall'altro, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda più delitti di furto, consumato e tentato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32445/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'interesse di tutti i ricorrenti si deduce che essi avrebbero avuto titolo a vedersi riconoscere: - le attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 cod. pen.; - le già concesse attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze di segno contrario. I ricorsi appaiono inammissibili. Quanto alle attenuanti nuovamente invocate, i difensori degli imputati non tengono conto degli ineccepibili elementi già esposti dalla Corte di merito per escluderne la configurabilità: da un lato, i risarcimenti posti in essere (essendosi trattato di plurimi furti in abitazione) erano stati parziali e non integralmente satisfattivi per tutte le persone offese; dall'altro, i danni cagionati erano stati decisamente elevati, a nulla rilevando i parziali ristori di cui sopra.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GJEGJI JURGEN nato il 16/11/1993 LEGISI MIKEL nato il 09/06/1996 LIKA KLEO nato il 17/12/1995 avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Con atti distinti, i rispettivi difensori di Jurgen Gjegji, da un lato, e di Mikel Legisi e Kleo Lika, dall'altro, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti dalla Corte di appello di Bologna: la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda più delitti di furto, consumato e tentato.
Nell'interesse di tutti i ricorrenti si deduce che essi avrebbero avuto titolo a vedersi riconoscere: - le attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 cod. pen.; - le già concesse attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze di segno contrario. I ricorsi appaiono inammissibili. Quanto alle attenuanti nuovamente invocate, i difensori degli imputati non tengono conto degli ineccepibili elementi già esposti dalla Corte di merito per escluderne la configurabilità: da un lato, i risarcimenti posti in essere (essendosi trattato di plurimi furti in abitazione) erano stati parziali e non integralmente satisfattivi per tutte le persone offese; dall'altro, i danni cagionati erano stati decisamente elevati, a nulla rilevando i parziali ristori di cui sopra.
In ordine al più favorevole bilanciamento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Pres ente Micheli essichel