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Ordinanza — n. 32444/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32444/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLETTI PATRIZIO nato a ROMA il 24/02/1997 avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; I. FATTO E DIRITTO Il difensore di Patrizio Celletti ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda addebiti di lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32444/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso appare inammissibile, dal momento che le doglianze proposte riproducono agioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il difetto di specificità del motivo - rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez.

Parole chiave

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reati violenti violazioni della legge sulle armi crimine di aggressione pubblica istigazione a delinquere tentata lesione personale semplice patrocinio non autorizzato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLETTI PATRIZIO nato a ROMA il 24/02/1997 avverso la sentenza del 01/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; I. FATTO E DIRITTO Il difensore di Patrizio Celletti ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda addebiti di lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.

La difesa lamenta carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione in favore del ricorrente (anch'egli aveva riportato una ferita da arma da taglio, procuratagli prima che lo stesso estraesse a sua volta un coltello), nonché delle attenuanti generiche (il Celletti non aveva dato causa al diverbio, e vi era intervenuto solo su sollecitazione di alcuni amici quando i fatti erano già in corso di svolgimento: non può ritenersi, pertanto, che egli fosse aduso a compiere gesti di violenza).

Il ricorso appare inammissibile, dal momento che le doglianze proposte riproducono agioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il difetto di specificità del motivo - rilevante ai sensi dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. - va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione» (Cass., Sez.

IL n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in precedenza, e nello stesso senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez. VI, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone, Rv 243838). Quanto all'invocata provocazione, la Corte di merito ha già chiarito che la modesta lesione riportata dal Celletti aveva, con ogni verosimiglianza, avuto causa ben diversa da una preliminare aggressione da lui subita: ergo, le contrarie argomentazioni sviluppate dal ricorrente mirano soltanto a sollecitare il giudice di legittimità a una non consentita attività di rivalutazione del materiale probatorio.

In ordine alle generiche, è stato parimenti spiegato come il Celletti - in difetto di altri elementi suscettibili di positiva valutazione - rese ammissioni di responsabilità quando il quadro degli elementi a suo carico era sostanzialmente conclamato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il