Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32442/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because art. 625-bis applies only to conviction judgments or finalizing measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32442/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Longo inadmissible under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued the lower court's decision contained perceptual errors regarding the timeliness of the prosecutor's objection and the irregularity of the investigation authorization. The court ruled that this specific appeal mechanism applies exclusively to conviction judgments or measures that finalize the res judicata, excluding the surveillance magistrate's authorization in this context.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625-bis c.p.p.; The appeal under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure is admissible only when the Court of Cassation's pronouncement concerns a judgment of conviction or a measure that contributes to the stabilization of res judicata.

Parole chiave

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p. res judicata stabilization investigation authorization inadmissible appeal surveillance magistrate contributi per le attività di vigilanza condono delle spese procedurali revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA VeL4,9 sul ricorso proposto da: LONGO ANGELO nato a CAMMARATA il 26/07/1963 avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAda alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Angelo Longo ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza della Sezione Prima di questa Corte emessa il 16/10/2019, recante l'annullamento senza rinvio di un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma che aveva autorizzato i difensori del Longo a compiere atti di investigazione difensiva (in particolare, all'escussione di un collaboratore di giustizia).

Ad avviso della difesa, la decisione emessa in sede di legittimità sarebbe affetta da errori percettivi, non essendo stato rilevato che l'impugnazione a suo tempo proposta dal P.M. era tardiva e risultando affermata - fuori dei casi di legge - l'abnormità del decreto oggetto di ricorso. Il ricorso appare inammissibile, perché proposto fuori dai casi consentiti: l'istituto di cui all'art. 625-bis del codice di rito, infatti, può trovare applicazione solo quando la pronuncia della Corte di Cassazione (in ipotesi affetta da errori percettivi) riguardi sentenze di condanna o provvedimenti che comunque concorrano alla stabilizzazione del giudicato.

L'inammissibilità, come previsto dal dato normativo, può essere dichiarata senza formalità di procedura. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Mi hrld2.17 M essichelli 'DEPOSITATA