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Sentenza — n. 32441/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32441/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32441/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI TONINO nato a COLLEFERRO il 17/10/1976 avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Tonino Ferrari ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma; la declaratoria di penale responsabilità dell'imputata riguarda addebiti di bancarotta, reati in ipotesi commessi nella gestione di una società dichiarata fallita nel marzo 2010.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32441/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, sostenendo che la durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., a seguito della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale, non avrebbe dovuto essere indicata nella misura fissa di 10 anni. Deduce altresì che la colpevolezza dell'imputato sarebbe stata affermata violando il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, imposto dall'art. 533 del codice di rito. Il secondo motivo di ricorso appare inammissibile per genericità, non risultando indicato sotto quali profili il principio invocato in via astratta non sarebbe stato rispettato.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie fissazione della multa sanzione penale adeguamento della pena contravvenzione alla circolazione pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI TONINO nato a COLLEFERRO il 17/10/1976 avverso la sentenza del 07/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Tonino Ferrari ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma; la declaratoria di penale responsabilità dell'imputata riguarda addebiti di bancarotta, reati in ipotesi commessi nella gestione di una società dichiarata fallita nel marzo 2010.

La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, sostenendo che la durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., a seguito della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale, non avrebbe dovuto essere indicata nella misura fissa di 10 anni. Deduce altresì che la colpevolezza dell'imputato sarebbe stata affermata violando il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, imposto dall'art. 533 del codice di rito. Il secondo motivo di ricorso appare inammissibile per genericità, non risultando indicato sotto quali profili il principio invocato in via astratta non sarebbe stato rispettato.

Si impone invece il parziale annullamento della sentenza, dovendosi prendere atto del dictum del giudice delle leggi (Corte Cost., sentenza n. 222 del 2018), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di, anziché fino a, dieci anni la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Ne deriva l'illegittimità della commisurazione automatica delle suddette pene accessorie nel caso di specie, perché applicate all'imputata sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale.

Conseguentemente, la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per nuovo esame sul punto: si impongono infatti, a riguardo, valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte di legittimità. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto al punto di cui sopra deriva l'autorità di cosa giudicata per tutti i restanti punti della sentenza (accertamento della responsabilità dell'imputato, quantificazione della pena principale e delle pene accessorie diverse da quelle previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall.) privi di connessione con quello oggetto dell'annullamento medesimo.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente aolo Micheli Ma rÀ sJchelli t....._....._._._______ hDEPOSI