Ordinanza — n. 32440/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA L_ (((,,„ sul ricorso proposto da: ANIS MOHAMED nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avv. alle parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Mohamed Anis ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei suoi confronti in relazione a un addebito qualificato ex art.495 cod. pen.; la dichiarazione della volontà di proporre ricorso non è accompagnata dalla formulazione di specifici motivi. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, già in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32440/2021 — snpen · Corte di Cassazione: alle parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Mohamed Anis ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei suoi confronti in relazione a un addebito qualificato ex art.495 cod. pen.; la dichiarazione della volontà di proporre ricorso non è accompagnata dalla formulazione di specifici motivi. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, già in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.
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a seguente ORDINANZA L_ (((,,„ sul ricorso proposto da: ANIS MOHAMED nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avv. alle parti; u ita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Mohamed Anis ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei suoi confronti in relazione a un addebito qualificato ex art.495 cod. pen.; la dichiarazione della volontà di proporre ricorso non è accompagnata dalla formulazione di specifici motivi. Il ricorso deve reputarsi inammissibile, già in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.
La circostanza che il ricorso non risulta presentato da un difensore abilitato al patrocinio presso questa Corte costituisce altresì presupposto per una decisione da assumere senza formalità di procedura, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come parimenti modificato dalla legge n. 103 del 2017, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il nsigliere estensore Il Presidente aolo M M. ri.. es ichelli i cf. ERIA