Ordinanza — n. 32439/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA ANTONINO nato a ERICE il 02/07/1953 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Antonino Candela ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Palermo: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda addebiti qualificati ex artt. 455, 640 e 495 cod. pen. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che la colpevolezza del Candela sarebbe stata affermata solo sulla base delle sue ammissioni di responsabilità, non tenendo conto che egli spese banconote false immediatamente riconoscibili come tali: ciò avrebbe dovuto comportare la presa d'atto della grossolanità del falso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32439/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA ANTONINO nato a ERICE il 02/07/1953 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Antonino Candela ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Palermo: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda addebiti qualificati ex artt. 455, 640 e 495 cod. pen. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che la colpevolezza del Candela sarebbe stata affermata solo sulla base delle sue ammissioni di responsabilità, non tenendo conto che egli spese banconote false immediatamente riconoscibili come tali: ciò avrebbe dovuto comportare la presa d'atto della grossolanità del falso.
Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza della doglianza. Da un lato, la difesa non si confronta con il dato obiettivo - emergente già dalla rubrica - che solo in un caso di tentativo di spendita il negoziante si avvide della contraffazione della banconota presentatagli in pagamento, a differenza di altri commercianti [vedi il capo A)]; in ogni caso, come chiarito dalla Corte territoriale, a rendersi conto della falsità fu un soggetto esperto nel maneggiare denaro, il che nulla dimostra circa la possibilità oggettiva che le banconote de quibus potessero ingannare una generalità di persone.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estenso