Ordinanza — n. 32437/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORCHIERO GIUSEPPE nato a CATANIA il 17/10/1988 avverso la sentenza del 12/09/2019 del TRIBUNALE di MODENAdatoya&rlle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Giuseppe Borchiero ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a un reato di furto. Nell'interesse del ricorrente si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza, per non avere i giudici di merito evidenziato le ragioni della ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32437/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in relazione a un reato di furto. Nell'interesse del ricorrente si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza, per non avere i giudici di merito evidenziato le ragioni della ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORCHIERO GIUSEPPE nato a CATANIA il 17/10/1988 avverso la sentenza del 12/09/2019 del TRIBUNALE di MODENAdatoya&rlle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Giuseppe Borchiero ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a un reato di furto. Nell'interesse del ricorrente si lamentano violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza, per non avere i giudici di merito evidenziato le ragioni della ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso appare inammissibile perché proposto avverso una sentenza di applicazione di pena su richiesta: ai sensi della legge n. 103/2017, infatti, nei riguardi di pronunce ex art. 444 del codice di rito il ricorso per cassazione è oggi consentito esclusivamente "per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (v. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). La circostanza che l'atto di impugnazione riguarda - fuori dalle ipotesi contemplate - una sentenza di patteggiamento costituisce altresì presupposto per una decisione da assumere senza formalità di procedura, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., come parimenti modificato dalla legge n. 103 del 2017, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente olo Mic eli M essi helli .'DEPO I TATA I