Ordinanza — n. 32436/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDUC MIHAI nato il 29/08/1982 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Mihai Haiduc ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di tentato furto. La difesa lamenta violazione di legge con riguardo all'omessa presa d'atto di una remissione tacita di querela da parte della persona offesa che, costituitasi parte civile in primo grado, risulta non essere comparsa e non aver presentato conclusioni dinanzi alla Corte territoriale: vertendosi in un caso di tentativo di furto non aggravato, sarebbe stato doveroso inferirne l'estinzione del reato de quo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32436/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDUC MIHAI nato il 29/08/1982 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Mihai Haiduc ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito di tentato furto. La difesa lamenta violazione di legge con riguardo all'omessa presa d'atto di una remissione tacita di querela da parte della persona offesa che, costituitasi parte civile in primo grado, risulta non essere comparsa e non aver presentato conclusioni dinanzi alla Corte territoriale: vertendosi in un caso di tentativo di furto non aggravato, sarebbe stato doveroso inferirne l'estinzione del reato de quo.
Deduce altresì vizi della motivazione sulla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., apoditticamente esclusa sul presupposto di una presunta abitualità dell'imputato nel delinquere, non meglio argomentata. Il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi. Quanto alla invocata remissione della querela, la mancata comparizione della parte civile in appello non ne comporta - per pacifica giurisprudenza di legittimità - né l'esclusione né, a fortiori, il superamento dell'istanza punitiva a suo tempo formalizzata; in ordine alla particolare tenuità del fatto, l'Haiduc viene descritto dalla Corte di appello come gravato da plurimi precedenti, anche specifici, e la stessa dinamica dell'episodio (egli, insieme a una donna, cercò di sottrarre beni esposti in vendita presso un esercizio commerciale, nascondendoli nella borsa della complice per poi presentarsi alla cassa e pagare solo una parte di quanto prelevato) rivela una obiettiva e consolidata capacità di organizzazione nell'aggredire il patrimonio altrui.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente alla novella di cui alla legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (Polo Micheli Mar'a Vessich