Italian court dismisses criminal appeal for genericity under Art. 616 c.p.p. due to lack of concrete grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Pugliese inadmissible for failing to meet procedural requirements. The defense argued a violation of law regarding potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but offered no specific examples. The court rejected this because the arguments were too abstract and did not concretely identify decisive elements for release.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to concretely identify specific elements for acquittal, as required by procedural law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 30/09/1957 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Giuseppe Pugliese ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato riguarda un addebito ex art. 455 cod. pen. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia impugnata, per non essere stato esaminato il profilo della eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di rito.
Il ricorso appare inammissibile per genericità, in quanto la difesa evoca astrattamente possibili elementi decisivi in chiave liberatoria, senza neppure segnalarne od esemplificarne in concreto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente aolo Micheli Vessichelli IN CANCLUERIA 1TA, T