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Ordinanza — n. 32433/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32433/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32433/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 20/01/1950 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Francesco Gallo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito ex art. 7 legge n. 386/1990. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che l'imputato - anche per la modesta offensività della condotta criminosa - avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite (la pena è stata inflitta nella misura di mesi 10 di reclusione).

Regesto Legislator

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art. 7 legge n. 386/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32433/2021 — snpen · Corte di Cassazione: III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, è stato financo chiarito come il computo della pena, stante l'impossibilità di disapplicare la pesante recidiva qualificata gravante sul Gallo e di riconoscere in suo favore elementi positivi ai fini delle attenuanti generiche, la sanzione risulta irrogata nella misura minima. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Parole chiave

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sanzioni penali remissione della pena pagamento dell'ammenda decreto penale sanzione disciplinare dell'avvocato esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 7 legge n. 386/1990
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 20/01/1950 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI; FATTO E DIRITTO Il difensore di Francesco Gallo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Torino: la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto riguarda un addebito ex art. 7 legge n. 386/1990. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione della pronuncia, facendo presente che l'imputato - anche per la modesta offensività della condotta criminosa - avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite (la pena è stata inflitta nella misura di mesi 10 di reclusione).

Il ricorso appare inammissibile. Va infatti ribadito che, secondo costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (v., ex multis, Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Nel caso di specie, è stato financo chiarito come il computo della pena, stante l'impossibilità di disapplicare la pesante recidiva qualificata gravante sul Gallo e di riconoscere in suo favore elementi positivi ai fini delle attenuanti generiche, la sanzione risulta irrogata nella misura minima. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti e del quadro di riferimento normativo conseguente all'entrata in vigore della legge n. 103/2017. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2021. esigente iDEP